Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita
o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale
contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del
contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla
lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita' professionale
eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce
nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza
fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la
conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle
tecniche contemplate dal presente decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere a
disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si
applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e' riportato
nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni
immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della
conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento
anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del
servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi
dell'articolo 5, comma 3;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio
del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e'
calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti
o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al
comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere
fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di
buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata
devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione
con il consumatore, a pena di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di
tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal
caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori
informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere
conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua
disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del diritto di
recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puo'
presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata
mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di
comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre
dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di
recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui
questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione
del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora cio' avvenga
dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla
conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore
non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le
parti, il consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto ai
commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma
1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni dei
tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o
alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si
esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48
ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la
consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a
disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le
modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del
bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal
consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo
sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e'
esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente
articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal
consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile
e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene
o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero
da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di
credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui
il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di
cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo
concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito
a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono
rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita', fatta salva la
corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le
parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
al fornitore.
2. In caso di mancata
esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilita',
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il
termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia'
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da
esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non
puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di
valore e qualita' equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il
comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni
per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano
giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puo'
effettuare il pagamento mediante carta ove cio' sia previsto tra le modalita' di
pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione
della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante
l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di
un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al
fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di
beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso
in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto
ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni
caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di
comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un
fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso
preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il
consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al
consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto
di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al
consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste
dal presente decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione
della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente
decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa
al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare
gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in
ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale
dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la
residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle
disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e
degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili
inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve
contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un
testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli
per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente
decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.